(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell'amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno contenente provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest'ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/10/2014).