(massima n. 1)
Il minore straniero non accompagnato che sbarchi illegalmente nel territorio dello Stato riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2005 e, per esercitare il diritto a chiedere lo "status" di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, ha bisogno, nel pił breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi tramite la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura territoriale di accoglienza. La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore si radica, invece, allorquando si verifichi la diversa condizione della situazione di abbandono di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983 in pendenza di procedimento volto alla dichiarazione di adottabilitą. (Regola competenza).