(massima n. 1)
In tema di azione redibitoria per vizi della cosa oggetto del contratto di compravendita, mentre l'alienazione, da parte del compratore, della cosa stessa non può ex se precludere a quest'ultimo la possibilità di sperimentare la detta azione verificandosi, invece, siffatta preclusione solo quando l'atto dispositivo debba intendersi realmente correlato ad una volontà di accettare la cosa nonostante le deficienze in essa riscontrate spetta al compratore, una volta constatata la ricorrenza dell'evento considerato dalla legge (art. 1492, terzo comma, c.c.) potenzialmente preclusivo, dimostrare che questo, per le particolarità della fattispecie, non può essere idoneo a concretare siffatta potenzialità e ad impedire, quindi, la proponibilità della domanda di risoluzione.