(massima n. 1)
Qualora un bene immobile, oggetto della divisione, appartenga a coniugi in regime di comunione in comproprietą con terzi, la comunione legale dei coniugi persiste, pur se ne muta l'oggetto: non pił la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietą ai coniugi per effetto della stessa divisione; ne consegue che se la divisione č inserita nel processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi comproprietari, l'espropriazione comporterą il venire meno della comunione legale sui beni attribuiti nella divisione ai coniugi unitariamente, ma tale risultato si realizzerą solo in sede esecutiva come se, fin dall'origine, fosse stato sottoposto a pignoramento un bene appartenente a loro, per intero, in regime di comunione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2018).