(massima n. 1)
Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualitą di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacitą a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltą di intervenire nel processo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/07/2010).