(massima n. 2)
Il riconoscimento dell'efficacia ultrattiva del fondo patrimoniale, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore etā di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare ex lege, a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce una fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificitā, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore etā del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l'interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia