(massima n. 1)
In tema di garanzia per i vizi della cosa compravenduta, nel caso di perimento della cosa stessa dopo la proposizione della domanda di risoluzione, spetta al compratore che sia rimasto nel possesso della cosa, di dimostrare che la sua obbligazione di restituzione si č estinta in dipendenza di caso fortuito con la conseguenza che, in difetto di tale prova, il perimento della cosa si presume imputabile al compratore stesso, onde gli č preclusa l'azione di risoluzione del contratto a termine del terzo comma dell'art. 1492 c.c.