(massima n. 1)
In tema di procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale, la cessazione della convivenza fra i genitori non rappresenta un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensė una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole e, pertanto, č sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa. (Cassa con rinvio, App. Roma, 24/01/2011)