(massima n. 1)
La moglie, di regola, č responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia; il marito, tuttavia, č responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non giā in proprio, ma in nome del marito. (Nella specie, relativa al contratto stipulato dalla resistente con un artigiano per un trasloco, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un obbligo del marito, non essendo emerso nč che la moglie avesse assunto l'obbligazione in nome del coniuge, nč che la stessa avesse da lui ricevuto mandato, nč che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che ella operasse per conto del marito, nč infine che fosse emersa una responsabilitā del coniuge ai sensi degli artt. 143 e 144 cod. civ. per obbligazioni relative all'indirizzo concordato).