(massima n. 1)
In tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, in cui č stato trasfuso l'art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963, č collegata ad una tipica forma legale di pubblicitā-notizia costituita dal compimento delle formalitā preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario. (Rigetta, App. Napoli, 07/09/2012)