(massima n. 1)
L'azione di riduzione del prezzo della compravendita (art. 1492 c.c.) ha lo scopo di porre il compratore nella situazione economica in cui si sarebbe trovato qualora al momento della contrattazione fosse stato a conoscenza dei vizi della cosa e di fargli, pertanto, conseguire una somma corrispondente alla differenza di valore, rispetto al prezzo pattuito, dipendente dai vizi stessi. Non rientra nel campo dell'art. 1492 c.c., e, perciò, non incide sulla riduzione del prezzo, la circostanza che, successivamente all'acquisto, il compratore avrebbe potuto eliminare o diminuire il danno attraverso un impiego appropriato della cosa.