(massima n. 1)
L'assunzione di una carica elettiva nell'ambito di un'associazione sindacale, ancorché comporti funzioni dirigenziali e rappresentative, č compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione medesima e l'eletto. L'indagine in ordine alla effettiva sussistenza o meno del suddetto rapporto di lavoro va compiuta, da parte del giudice di merito, tenendo conto del concreto atteggiarsi del rapporto e della eventualitā che esso, nel corso del tempo, possa modificare la sua natura da autonomo a subordinato o viceversa. (Rigetta, App. Trieste, 19/08/2013)