(massima n. 1)
I provvedimenti emessi dal presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attivitā compiuta dai liquidatori di un'associazione privata riconosciuta, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietā e di definitivitā, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su di un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non č ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Dichiara inammissibile, Trib. Roma)