(massima n. 1)
In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione č, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontā oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontā. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2016)