(massima n. 1)
Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identitą, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost.,riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilitą tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalitą, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2016)