(massima n. 1)
In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui č titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana). (Rigetta, App. Trieste, 17/04/2013)