(massima n. 1)
Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertą di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontą di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/01/2018)