(massima n. 1)
In tema di contratto di vendita, le azioni di garanzia, le quali tendono a tutelare il compratore nella fase dinamica della esecuzione del contratto, perseguono tale fine prescindendo da ogni indagine sulla colpa del venditore (cioè anche quando risulti che il venditore abbia fatto tutto il possibile per il non verificarsi dell'evento pregiudizievole al compratore od abbia ignorato senza colpa la presenza dei vizi della cosa venduta), ed il compratore, nella garanzia da vizi, non può avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, della azione di esatto adempimento o dell'eccezione di inesatto adempimento; alternativamente con l'azione di risoluzione e con la quanti minoris entrambe derivanti dalla garanzia, anche se quell'azione o quell'eccezione egli intendesse propone nei termini di decadenza e di prescrizione comminati dall'art. 1495 c.c.