(massima n. 2)
In tema di garanzia per vizi della cosa compravenduta, nel concorso dei presupposti fissati dall'art. 1490 c.c., la facoltą di scelta dell'acquirente fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1492 c.c., va riconosciuta a prescindere dalla maggiore o minore gravitą dei vizi medesimi.