(massima n. 1)
Nel giudizio di divorzio in appello — che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) — l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della sentenza d'appello, essendo stato il diniego di assegno divorzile espressamente fondato su fatti nuovi evidenziati dal coniuge mediante il deposito di documenti oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice, in presenza di tempestiva eccezione di inammissibilità della produzione tardiva svolta dalla difesa dell'altro coniuge, e ciò senza che all'udienza camerale lo stesso giudice avesse in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio mediante il rinvio dell'udienza medesima).