(massima n. 1)
L'appello contro la sentenza che abbia pronunciato congiuntamente su cause di cui all'art. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 3 della L. 6 marzo 1987, n. 74), soggette al rito camerale, e su altre domande soggette al rito ordinario deve svolgersi, in relazione a tutte le domande, col rito ordinario.