(massima n. 1)
L'inammissibilitą dell'appello avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, conseguente al mancato deposito del ricorso in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, č correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, č rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.