(massima n. 1)
Il gravame contro la sentenza di divorzio, dopo l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 4 L. 1 dicembre 1970, n. 898, apportate dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, č soggetto al rito camerale e si propone mediante ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice di secondo grado. Dette modalitā procedimentali non influiscono, in difetto di diversa previsione, sull'applicabilitā delle comuni regole sui termini d'impugnazione della sentenza (artt. 325-327 c.p.c.), inclusa quella inerente al termine breve di trenta giorni dalla notificazione di essa, da effettuarsi, nei confronti della parte costituita, al procuratore della medesima, ai sensi dell'art. 285 c.p.c. (che espressamente richiama l'art. 170 c.p.c.).