(massima n. 1)
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di assegno divorzile), l'appello, pur tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, č improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedervi, a norma dell'art. 291 c.p.c..