(massima n. 1)
L'art. 4, comma 12, L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8, L. n. 74 del 1987 — applicabile, ai sensi dell'art. 23, comma 3 di quest'ultima legge, alle sentenze di separazione personale pubblicate successivamente alla sua entrata in vigore — secondo il quale «l'appello è deciso in camera di consiglio», deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. La proposizione dell'appello, pertanto, si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325-327 c.p.c., mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio. Tuttavia, ove l'appello sia stato proposto con citazione, anziché con ricorso, è da escludere la nullità dell'atto di impugnazione, in applicazione del principio generale di conversione degli atti nulli, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge, non rilevando peraltro che in detti termini sia stata effettuata la notificazione all'appellato.