(massima n. 1)
In tema di impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, l'art. 4 dodicesimo comma L. n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 8 L. n. 74 del 1987), secondo il quale l'appello č deciso in camera di consiglio, va interpretato nel senso che il rito camerale deve considerarsi esteso all'intero procedimento e non limitato alla sola fase decisoria; tale norma trova applicazione in ogni caso di impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, e pertanto anche nelle ipotesi di appello riguardante unicamente gli aspetti patrimoniali della decisione, posto che le esigenze di celeritā che hanno determinato il legislatore alla scelta del rito camerale non possono non ritenersi sussistenti anche per richieste di ordine patrimoniale, in relazione alle quali si concentrano gli interessi delle parti, anche in rapporto alle esigenze dei figli, e quindi maggiormente si manifesta la conflittualitā.