(massima n. 1)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio (che va deciso, ex art. 8, L. n. 74/1987, Ģin camera di consiglioģ), tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione non devono intercorrere i termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis c.p.c. (ridotti alla metā), cosė come disposto dall'art. 4, sesto comma, L. n. 898/1970 per il procedimento di primo grado, essendo il principio del contraddittorio rispettato, in appello, per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte, e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilitā di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica.