(massima n. 1)
La disciplina della domanda congiunta di divorzio recata dall'art. 4, tredicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, rimette al giudice l'accertamento dei presupposti di legge per lo scioglimento del rapporto — attinenti al merito della domanda —, verifica da condurre alla stregua della legge nazionale applicabile, laddove la decisione sulla questione, preliminare, circa l'ammissibilità della revoca del consenso alla domanda congiunta proposta, da verificare alla luce della legge processuale italiana, non comporta di per sè sola l'individuazione della legge nazionale applicabile, che rimane pertanto questione impregiudicata.