(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui due coniugi di cittadinanza straniera rivolgano al giudice italiano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Italia e, successivamente, uno dei due, facendo presente di essere anche cittadino italiano, “revochi” il consenso al divorzio (nella specie, lamentando la mancanza del presupposto della separazione legale almeno da un triennio), il giudice non può dichiarare l'improcedibilità della domanda congiunta, ma deve esaminarla, individuando la legge nazionale applicabile, per la verifica dei presupposti della pronuncia dello scioglimento del rapporto matrimoniale, e recependo, in caso di esito positivo della verifica, gli eventuali accordi patrimoniali indicati nella domanda congiunta.