(massima n. 1)
Al fine dell'accoglimento della domanda congiunta di divorzio, ai sensi dell'art. 4 tredicesimo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo fissato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), la «verifica» dei presupposti del divorzio stesso, quale quello dell'inizio della separazione di fatto (art. 3 n. 2 lett. b, della citata legge), non può esaurirsi in una mera presa d'atto di situazioni evidenti ed inconfutabili, richiedendo le indagini compatibili con il rito camerale, a norma dell'art. 738 c.p.c. Pertanto, a fronte di concordanti dichiarazioni dei coniugi in ordine alla data dell'insorgenza di detta separazione di fatto, il «divorzio consensuale» non può essere negato soltanto sulla base di dubbi circa l'attendibilità di tali dichiarazioni, e sotto il profilo della necessità di attività istruttoria, in quanto occorre preventivamente riscontrare la non superabilità dei dubbi medesimi attraverso l'audizione degli istanti e l'assunzione delle opportune informazioni.