(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale, a fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi, la pronuncia sullo status resa con sentenza non definitiva, č insuscettibile di appello differito, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in virtł della disposizione di raccordo contenuta nell'art. 23 della legge n. 74 del 1987. Detta regola invero, ancor pił che compatibile, č coessenziale al regime impugnatorio della sentenza parziale sulla domanda di separazione, atteso che una decisione siffatta non avrebbe ragione di essere anticipata ove, con lo strumento dell'appello differito, fosse consentito di bloccarne poi l'efficacia, mantenendola comunque legata ai tempi di decisione sul merito della domanda in ordine all'addebito, in tal modo condizionando la legittima aspirazione a conseguire lo stato di separato, quale necessaria condizione precedente alla definitiva rescissione del vincolo matrimoniale, alle esigenze istruttorie relative a questioni accessorie ancora da definire. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche precisato che al giudice della domanda di divorzio spetta di valutare l'inammissibilitą della riserva di appello differito avverso la sentenza parziale di separazione ai fini della verifica del presupposto dell'intervenuto giudicato sulla separazione).