(massima n. 1)
Nel giudizio diretto allo scioglimento (o alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio, il tribunale, ancorché le parti, nell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, abbiano chiesto fissarsi udienza di spedizione della causa in decisione solo in relazione alla dichiarazione di divorzio, può legittimamente pronunziare — senza che il relativo provvedimento sia inficiato da nullità — sentenza non definitiva, con la quale, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponga l'affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi, regoli il diritto di visita dell'altro e ponga a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento del minore stesso, in quanto l'art. 4, comma 9, L. n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8, L. n. 74 del 1987 — che prevede, anche senza istanza di parte, la pronunzia di sentenza non definitiva di divorzio nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno divorzile — non esclude che il tribunale si pronunzi, in sede non definitiva, anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole (ove ritenga già acquisiti elementi sufficienti per l'emanazione degli stessi), considerato, altresì, che trattasi di provvedimenti che sono sottratti all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche, e possono essere adottati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito.