(massima n. 1)
L'art. 4, comma 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74 — il quale prevede, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno — configura non una deroga, ma un'ipotesi di applicazione del principio generale di cui all'art. 277, comma 2, c.p.c., con l'unico elemento distintivo della sostituzione all'istanza di parte ed alla necessaria verifica della sussistenza di un apprezzabile interesse concreto di questa alla sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto. Conseguentemente vanno ravvisati i presupposti per una pronuncia non definitiva di divorzio in ogni caso in cui restino ancora da definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi ovvero quelli, patrimoniali e non, nei confronti dei figli o anche altre questioni pendenti tra le parti che richiedano indagini istruttorie.