(massima n. 1)
L'obbligatorietą dell'intervento del pubblico ministero nelle cause di divorzio, come negli altri casi previsti dalla legge, non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie, o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula soltanto che l'ufficio medesimo sia informato del processo, per poter in esso esercitare i poteri attribuiti dall'ordinamento, ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al collegio.