(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il tribunale, nel corso di un giudizio di divorzio, sospenda — a seguito di dichiarazione di litispendenza internazionale e di conseguente sospensione del processo — l'efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal presidente del tribunale ex art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, non costituisce un provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non risolve una questione di competenza, né di giurisdizione, e, comunque, ha natura provvisoria ed interinale al pari di quelli la cui efficacia è stata sospesa. Ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione (neppure ex art. 111 Cost. ), né il regolamento preventivo di giurisdizione, né il regolamento di competenza.