(massima n. 1)
Anche prima dell'entrata in vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, che all'art. 8 ha esteso l'applicabilitą dell'art. 189 disp. att. c.p.c. e, quindi, ha attribuito la natura di titolo esecutivo all'ordinanza con cui il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della L. n. 898 del 1978, pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, detta ordinanza costituisce titolo esecutivo per il pagamento dell'assegno provvisorio disposto senza che la relativa efficacia, con riguardo al detto assegno (ovvero alla differenza rispetto a quanto corrisposto dal coniuge a seguito della separazione) dovuto per il periodo dalla sua pronuncia al momento della conclusione del giudizio di divorzio, possa venir meno in conseguenza del successivo passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'improponibilitą della domanda di divorzio.