(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale, nel corso di un giudizio di divorzio, provveda ex art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, non č suscettibile di ricorso per cassazione, non trattandosi di provvedimento definitivo e declinatorio della competenza, ma di mera conferma, in via provvisoria, dei provvedimenti temporanei giā assunti nel giudizio di separazione personale ancora in corso.