(massima n. 1)
L'art. 4, ottavo comma, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 8, L. 6 marzo 1987, n. 74, disponendo che i provvedimenti urgenti e temporanei resi dal presidente del tribunale all'esito della personale comparizione dei coniugi divorziandi sono revocabili e modificabili dal giudice istruttore con applicabilità dell'art. 189 att. c.c., ha l'effetto di innestare nel giudizio di divorzio le disposizioni dettate da tale ultima norma per gli analoghi provvedimenti presidenziali in sede di separazione personale, con la conseguenza che, quando quel giudizio di divorzio non sia più coltivato dopo essere stato iniziato, sicché debba ritenersi abbandonato, i suddetti provvedimenti adottati in limite conservano bensì la loro efficacia, ma come disciplina dei rapporti fra coniugi ancora legati dal vincolo matrimoniale, di guisa che, se questi vivono in regime di separazione personale — che non è rimosso dal solo fatto di avere iniziato un procedimento di divorzio non giunto al suo fine — i provvedimenti stessi sono suscettibili di modificazione secondo il disposto dell'art. 710 c.c.