(massima n. 1)
In tema di divorzio, il potere del presidente del tribunale di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, dopo l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione e senza necessità di aprire uno specifico dibattito al riguardo (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia nel testo originario che in quello riformulato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), si estende ai rapporti patrimoniali ed implica la facoltà di incidere a titolo provvisorio sulle condizioni eventualmente diverse del rapporto di separazione. Nell'esercizio di detto potere, pertanto, il presidente del tribunale può riconoscere un emolumento mensile al coniuge che risulti averne bisogno, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura inferiore.