(massima n. 1)
Nel processo di divorzio non trovano applicazione gli artt. 183 e 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie ed ostative del convenuto, ed in virtł della quale č riservata al giudice istruttore la possibilitą di rimettere la causa al collegio per l'emissione della sentenza non definitiva relativa allo status quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno. (Nella specie, il ricorrente per cassazione si doleva del fatto che, in primo grado, era mancato l'invito alle parti a precisare le conclusioni e non erano stati concessi i termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c.; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato la censura, escludendo la configurabilitą della denunciata nullitą).