(massima n. 1)
Con la nuova disciplina del processo di divorzio introdotta con l'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha sostituito l'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, č stato abrogato il potere del presidente del tribunale di assegnare un termine perentorio all'attore per notificare al convenuto la fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, con la conseguenza che l'eventuale assegnazione di tale termine risulta irrilevante. (Nella specie, non essendo stato notificato alla convenuta, non comparsa all'udienza presidenziale, il verbale di tale udienza entro il termine perentorio fissato dal presidente, l'attore aveva ottenuto dal giudice istruttore la fissazione di un nuovo termine).