(massima n. 1)
Nel giudizio di divorzio, e dopo che le parti, rimasto vano il tentativo presidenziale di conciliazione, siano state rimesse davanti all'istruttore, deve ritenersi consentito al coniuge convenuto, fino all'udienza di comparizione davanti a detto istruttore, non solo di chiedere il riconoscimento dell'assegno divorzile, ma anche di aderire alla domanda di divorzio, ovvero di fare propria la domanda stessa in caso di rinuncia del coniuge istante, senza che si richieda una rinnovazione di quel tentativo di conciliazione.