(massima n. 1)
Con riferimento ai procedimenti di divorzio introdotti anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, una volta instaurato regolarmente il contraddittorio la mancata comparizione di una delle parti non incide sulla procedibilitā dell'azione e, in particolare la comparizione di un rappresentante del coniuge istante all'udienza presidenziale, se pure non č idonea a consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, il quale richiede inderogabilmente la presenza personale di entrambi i coniugi, non comporta l'improcedibilitā dell'azione, nč impone la fissazione di una nuova udienza per detto tentativo.