(massima n. 1)
Nel procedimento di divorzio, la mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, ancorché giustificata da gravi e comprovati motivi, non incide sulla procedibilità dell'azione, e non impone di disporre una nuova udienza per detto tentativo, né in primo grado, né in grado di appello, rimanendo affidata alla insindacabile discrezionalità del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di provvedere in tal senso.