(massima n. 1)
II principio secondo cui il requisito della riconoscibilitą esclude la garanzia del venditore č posto dalla legge solo per la garanzia relativa ai vizi della cosa venduta (art. 1491 c.c.), mentre per la mancanza di qualitą tale requisito non č neppure richiamato dall'art. 1497 c.c., il quale limita all'art. 1495 c.c. il riferimento alla normativa dettata dal codice in materia di vizi della cosa venduta.