(massima n. 1)
Nel giudizio di divorzio, l'omissione del tentativo di conciliazione dei coniugi, per effetto della mancata comparizione di uno di essi all'udienza presidenziale all'uopo fissata, può ritenersi illegittima, e quindi idonea ad invalidare i successivi atti del processo, in relazione a gravi motivi giustificativi di detta mancata comparizione (art. 4 quarto comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898), solo quando la parte assente abbia assolto l'onere di dare ritualmente tempestiva ed adeguata comunicazione dei motivi stessi. All'indicato fine, pertanto, deve negarsi rilevanza ad una comunicazione d'impedimento (per ragioni di salute) che venga indirizzata al presidente del tribunale nella immediata antecedenza dell'udienza (nella specie, nell'avanzato pomeriggio del giorno precedente) e senza alcuna specificazione atta a consentire una rapida individuazione del processo cui si riferisca.