(massima n. 1)
In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del tribunale, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilitą della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (nella formulazione vigente "ratione temporis", risultante dalle modifiche di cui all'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. nella legge 14 maggio 2005, n. 80), ove il ricorrente non si presenti all'udienza presidenziale, in cui deve svolgersi il tentativo di conciliazione, la domanda di divorzio non ha effetti, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al presidente valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunitą di un rinvio per l'espletamento di tale incombente.