(massima n. 1)
Il ricorso introduttivo del giudizio volto allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve contenere il "petitum" richiesto al giudice, con la conseguenza che, quando esso contenga unicamente la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, la successiva richiesta di eliminazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno medesimo, formulata per la prima volta nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado e senza che la controparte abbia accettato il contraddittorio, soggiace alla sanzione dell'inammissibilitą, trattandosi di domanda nuova.