(massima n. 1)
Nel giudizio di divorzio, l'opposizione del coniuge convenuto, determinando il prolungamento del periodo minimo di separazione necessario per la trattazione della causa, non incide retroattivamente sulla validitą della domanda proposta prima del decorso di detto maggior periodo, ma configura una condizione di proseguibilitą dell'azione che preclude il compimento di ulteriori atti processuali ed impone una declaratoria di improseguibilitą del procedimento, ancorché sia nel frattempo maturato l'indicato periodo, senza pregiudizio del diritto sostanziale, che potrą essere fatto valere dopo il venir meno dell'impedimento. Ove il giudice di merito non rilevi tale improseguibilitą e decida sulla domanda, la relativa statuizione va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 terzo comma c.p.c.