(massima n. 1)
La norma introdotta con l'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74 — ai sensi della quale la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, può essere proposta davanti a qualsiasi tribunale della Repubblica — si applica anche ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore, in mancanza al riguardo di una preesistente disposizione processuale, che a norma dell'art. 23 della stessa legge conservi efficacia, con la conseguenza che va ritenuto competente il tribunale cui la domanda sia stata a suo tempo proposta.